AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA DEI FUNGHI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE
TOSCANA
La legge
Regionale n. 16 del 22.3.99 che ha disciplinato l'attivit?
di raccolta dei funghi epigei spontanei è stata in parte? modificata
dalla Legge
Regionale n. 68 del 22.12.99.
L'attuale disciplina prevede i seguenti adempimenti:
a) se si è residenti in Toscana
- coloro che vogliono raccogliere i funghi epigei spontanei nel solo
territorio del Comune di residenza non sono tenuti a munirsi di nessuna
autorizzazione (ex tesserino funghi) ne ad effettuare alcun versamento
di denaro;
- coloro che vogliono raccogliere i funghi epigei spontanei al di fuori
del Comune di residenza sono tenuti ad effettuare un versamento sul conto
corrente postale intestato alla tesoreria comunale del Comune di residenza
per i seguenti importi:
Euro 12,91 per l'autorizzazione personale semestrale
Euro 25,82 per l'autorizzazione personale annuale
Euro 61,97 per l'autorizzazione personale triennale
Nel caso di residenza in territori classificati montani tali importi
sono ridotti del 50%. Di analoga riduzione beneficiano i soggetti di et?
compresa fra i 14 ed i 18 anni che abbiano frequentato un corso di informazione
ed educazione organizzato dalla Amministrazioni provinciali o dalle Comunit?
montane ed abbiano ottenuto il relativo attestato di frequenza.
b) se non si è residenti in Toscana
- i non residenti in Toscana devono utilizzare l'autorizzazione turistica.
In questo caso il versamento deve essere fatto sul conto corrente postale
intestato alla tesoreria comunale del Comune nel quale si intende effettuare
la raccolta. La validit? dell'autorizzazione turistica è
estesa anche al territorio dei Comuni confinanti .
Gli importi sono pari a:
Euro 3,62 per l'autorizzazione turistica giornaliera
Euro 12,91 per l'autorizzazione turistica plurigiornaliera (autorizzazione
valida per 7 giorni da fruirsi anche non consecutivamente ma comunque
entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il versamento)
OCCORRE INOLTRE RICORDARE CHE:
Nella causale del versamento (obbligatoria) deve essere riportata la
seguente indicazione:
Autorizzazione raccolta funghi - L.R. 16/99
I dati della persona che effettuer? la raccolta devono essere
riportati sul bollettino in tutte le parti che lo compongono; analogamente,
nel caso di versamento effettuato da chi esercita la potest? genitoriale
per conto di minori di anni diciotto, dovranno essere riportate le generalit?
del minore.
La ricevuta del versamento va conservata e portata con se al momento
della raccolta dei funghi unitamente ad un documento di riconoscimento
(non occorre più recarsi in alcun ufficio per farsi rilasciare
alcun tesserino funghi).
Se è stata scelta l'autorizzazione turistica, giornaliera o plurigiornaliera,
il cittadino dovr? annotare di volta in volta, prima di iniziare
la raccolta, la data sul retro della ricevuta di versamento.
I titolari delle autorizzazioni, personali o turistiche, possono raccogliere
giornalmente fino a tre chilogrammi di funghi; tale quantitativo è
elevato a sei chilogrammi giornalieri per la raccolta, da parte dei residenti,
nei territori classificati montani. Gli stessi limiti quantitativi si
applicano a coloro che effettuano la raccolta nel Comune di residenza
senza obbligo di autorizzazione.
|